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Materiali didattici
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Legge 26 marzo 2001, n. 81
"Norme in materia di disciplina dell'attività
di Governo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
75 del 30 marzo 2001
Art. 1.
1. All'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermi
restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo
politico dei ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione,
a non più di dieci sottosegretari può essere
attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite
deleghe relative all'intera area di competenza di una o più
strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali.
In tale caso la delega, conferita dal ministro competente,
è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri".
2. All'articolo 10, comma 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro
competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri,
senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni
attinenti alla materia loro delegata".
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